Da INFERMIERIATTIVI
Il debito formativo per il triennio 2011-2013 ha avuto una forma di condono, mentre per chi ha acquisito dei crediti c’è un premio nel triennio 2014-16.Se la novità è la possibilità di acquisire meno crediti secondo la tabella, il certificato di acquisizione dei crediti sarà attivo al termine del triennio.
La DETERMINA DELLA CNFC 23 LUGLIO 2014 – 10 OTTOBRE 2014 IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM riporta:
Art. 1
(Obbligo formativo triennio 2014-2016)
1. L’obbligo formativo standard per il triennio 2014-2016 è pari a 150 crediti formativi.
2. È prevista la possibilità per i professionisti sanitari per il triennio 2014-2016, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti, secondo gli stessi criteri relativi alle riduzioni individuati dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013.
3. L’obbligo formativo individuale è determinato all’inizio del triennio sottraendo dall’obbligo formativo standard le riduzioni calcolate secondo la tabella sotto
riportata:
4. Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.
Un parere, prendendo atto che il sistema ECM è un sistema autoregolatore molto complesso come dire molto burocratizzato, in questo primo articolo premia subito chi non ha mai acquisito i crediti ECM. Dall’altra parte il premio per chi regolarmente fa i crediti è ridicolo dato che se un infermiere fa i 150 crediti o più è perchè gli piace essere aggiornato ed essere consapevole dell’evoluzione della sanità moderna.
Art. 2 (Certificazione per il triennio 2014-2016)
1. Al termine del triennio 2014-2016, il professionista sanitario può richiedere i seguenti documenti:
a) attestato di partecipazione al programma ECM;
b) certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo individuale nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento
dell’obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell’obbligo formativo individuale con crediti conformi alle regole, non consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiori all’obbligo formativo.
5. I documenti di cui sopra sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.
Il certificato è interessante perchè obbliga i professionisti a passare dal proprio ordine o collegio ripristinando e rispettando di fatto una posizione centrale del collegio nella verifica.
La determina affronta altre tematiche, come la percentuale di crediti acquisibili a seconda della modalità formativa, oppure che si può acquisire il 100%dei crediti in FAD.
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